Il Dlgs 81/2008 all'articolo 134, dispone l'obbligo di redazione del PiMUS, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi.
Il fine è quello di produrre un concreto strumento di lavoro per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza dei lavoratori, attraverso le preventive scelte progettuali e l’illustrazione minuziosa dell’iter lavorativo. Inoltre questo documento salvaguardia anche coloro che li usano, come altri lavoratori presenti in cantiere, o per qualsivoglia motivo si trovino di passaggio, come gli abitanti o fruitori dello stabile, qualora si tratti di condominio.
La redazione di questo documento spetta al datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi, come recita l’articolo: “ Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto.”
Per l’elaborazione del Piano per il montaggio di ponteggi realizzati in maniera difforme dalla relazione di calcolo e del libretto di autorizzazione ministeriale, si deve ricorrere all’ausilio di un tecnico competente, abilitato alla libera professione.
Questo strumento operativo deve essere redatto ogni qual volta si allestisce un ponteggio metallico fisso, dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalle sue dimensione e dalla sua complessità. Resta comunque obbligatorio il progetto strutturale del ponteggio, con relazione di calcolo, redatto da ingegnere abilitato, nel caso in cui il ponteggio in questione sia montato difformemente al libretto ministeriale, o sia integrato con pezzi speciali o di altra marca, o superi i 20 metri di altezza.
Invece non è necessario per opere provvisionali diverse dai ponteggi, come trabattelli o ponti su cavalletti, e inoltre non è richiesto se viene montato da un lavoratore autonomo il quale, nel caso, dovrà attenersi alla sola normativa. Qualora invece il ponteggio sia realizzato da più lavoratori autonomi, il Piano dovrà essere comunque redatto a cura di quel lavoratore autonomo che ha ricevuto l’appalto di montaggio, mentre gli altri lavoratori dovranno accettarlo apponendo la propria firma.
Ovviamente il PiMUS deve essere elaborato prima dell’inizio dei lavori di montaggio, in quanto necessario al personale preposto a montare il ponteggio stesso, tanto che in caso di modifiche in corso d’opera il documento va prontamente, se non preventivamente, aggiornato.
Il PiMUS dovrà essere così articolato: il Piano deve contenere sia le informazioni generiche, che quelle specifiche, affiancandole anche con grafici e fotografie, affinché possa diventare un vero e proprio manuale d’uso al servizio dei lavoratori in cantiere, oltre che ovviamente un documento adatto per le verifiche della vigilanza
- Descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio;
- Identificazione del cantiere;
- Identificazione dell’impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio;
- Identificazione del personale addetto al montaggio;
- Tipo/i di ponteggio/i da montare
- Analisi del progetto
- Analisi delle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC (se presente);
- Schemi di montaggio dei ponteggi.
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa di Formazione & Sicurezza al numero di telefono 0832 1653010 mob. 348 5800185 oppure all' indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.