La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.
E' necessario ricordare che, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori neoassunti devono essere avviati alla formazione sulla sicurezza contestualmente all’assunzione. In ogni caso il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
Inoltre i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni.
Per partecipare ai corsi o per informazioni contattata la Segreteria Organizzativa di Formazione & Sicurezza al numero di telefono 0832.1653010 mob. 348 5800185 oppure all' indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.